Certificati di esenzione dall’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2

La doverosa distinzione tra: la disciplina prevista dall’articolo 4, comma 2, D.L. 44/2021, relativa all’esenzione/differimento per i sanitari ed altre categorie di lavoratori obbligati alla vaccinazione; la disciplina prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 04.08.2021, relativa (esclusivamente) all’esenzione dall’obbligo di esibizione del Green Pass “svago”

Vincenzo Vinciprova
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Certificati di esenzione dall’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 La doverosa distinzione tra: la disciplina prevista dall’articolo 4, comma 2, D.L. 44/2021, relativa all’esenzione/differimento per i sanitari ed altre categorie di lavoratori obbligati alla vaccinazione; la disciplina prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 04.08.2021, relativa (esclusivamente) all’esenzione dall’obbligo di esibizione del Green Pass “svago”

Autore: Vincenzo Vinciprova

Editore: Aleph Editrice

Edizione: aprile 2025

ISBN: 9788894742831

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Gli allegati denominati Doc. B, Doc. C, Doc. G e Doc. I sono stati tratti dal portale www.normattiva.it e, secondo le indicazioni ivi riportate, non hanno carattere di autenticità e sono fruibili gratuitamente; gli allegati denominati Doc. A e Doc. D sono stati tratti dal sito del Ministero della Salute; l’allegato denominato Doc. F è stato tratto dal sito della Regione Emilia Romagna.

Il 1° aprile 2025 ricorre il 4° anniversario dell’introduzione dell’obbligo di vaccinazione contro il rischio di infezione e di diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2, che venne imposto, inizialmente, sugli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – cfr. Art. 4 D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in Legge con L. 28.05.2021 n. 76.

Obbligo che poi, nei mesi successivi, venne allargato a diverse altre categorie di lavoratori (personale scolastico, forze dell’ordine, forze armate etc.).

Era però prevista l’omissione (esenzione) o il differimento dell’obbligo vaccinale nel caso di pericolo per la salute, attestato con apposito certificato, così come previsto nel comma 2, Art. 4 D.L. 1 aprile 2021 n. 44 (convertito in Legge con L. 28.05.2021 n. 76), che è rimasta la norma di riferimento anche nelle successive modifiche apportate.

Il 4 agosto 2021, veniva emanata la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 prot. N. 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P (Doc. A) che disciplinava modalità e criteri per l’emissione dei certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale, ai fini dell’esenzione dell’obbligo di esibizione del Green Pass “svago” (necessario ad accedere a determinate attività e servizi) – che poi ha avuto il seguito con l’emanazione del DPCM del 04.02.2022, con cui veniva introdotta la digitalizzazione (limitatamente alla tipologia) dei certificati disciplinati da tale circolare.

Ebbene, da tale momento, è sorta, in più occasioni, l’errata interpretazione, secondo la quale, detta Circolare avrebbe disciplinato tutti i tipi di certificati di esenzione, inclusi quelli necessari ai fini dell’esenzione/differimento dell’obbligo vaccinale per i sanitari e per le altre categorie di lavoratori obbligati.

Tale confusione, peraltro, ha determinato gravissime conseguenze sin dall’inizio, poichè, in tantissimi casi, i certificati emessi secondo l’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021, non venivano riconosciuti validi ed efficaci, con conseguente (ingiusta ed illegittima) sospensione dal lavoro e dallo stipendio dei lavoratori.

Orbene, l’obbligo vaccinale in argomento è cessato già dal 2 novembre 2022, però la questione continua ad essere di grande attualità, poichè sono tanti i giudizi in cui si disputa sulla disciplina applicabile.

Per tale ragione, si reputa utile procedere ad una dettagliata disamina della questione.

A – Limitazioni e prescrizioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 04.08.2021.

L’applicazione della disciplina contenuta in questa circolare implicava una serie di limitazioni e prescrizioni, come verrà mostrato nei sub-paragrafi che seguono.

Per cui, i certificati emessi dai medici di medicina generale secondo l’articolo 4, comma 2, D.L. 44/2021, risultavano non conformi a tali disposizioni.

A.1 – I certificati di omissione (esenzione) o di differimento potevano essere emessi solamente da alcune categorie di medici.

Secondo la circolare in questione (cfr. Il paragrafo “Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”), i certificati potevano essere emessi solamente da queste categorie di medici:

1) medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;

2) Medici di Medicina Generale dell’assistito che operavano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale – cioè i medici di assistenza primaria (M.A.P.), i c.d. “medici di base”, purché abilitati ad inoculare i vaccini anti Covid-19/SARS-CoV-2;

3) Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operavano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale – cioè i pediatri convenzionati con il SSN.

Pertanto, applicando tale circolare, un Medico di Medicina Generale che non rientrasse in almeno una di tali categorie, non poteva emettere il certificato di esenzione o di differimento.

A.2 – Vietato il pagamento per l’emissione dei certificati.

La circolare vietava pure il pagamento dei certificati (cfr. Il paragrafo “Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”), poiché veniva espressamente richiesto che “La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito”

Quindi, nel caso un Medico di Medicina Generale avesse chiesto e/o accettato un compenso, avrebbe infranto tale prescrizione.

A.3 – Obbligo di archiviazione della documentazione clinica.

Era pure imposto di avere “cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.”  – cfr. Il paragrafo “Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”.

Pertanto, se un Medico di Medicina Generale non avesse conservato ed archiviato la documentazione clinica utilizzata per la redazione del certificato di esenzione/differimento, avrebbe infranto questa prescrizione.

A.4 – Indicazione delle principali controindicazioni e precauzioni.

La Circolare conteneva delle indicazioni di massima sulle condizioni cliniche che potevano comportare controindicazioni o precauzioni e venivano, invece, escluse espressamente alcune condizioni cliniche.

B – Dimostrazione della non applicabilità, ai fini dell’esenzione dall’obbligo vaccinale previsto per i sanitari e le altre categorie di lavori obbligati, della Circolare del Ministero della Salute del 04.08.2021.

Nei sub-paragrafi che seguono vengono spiegate le molteplici ragioni della non applicabilità della Circolare del 4 agosto 2021, rispetto ai certificati di omissione (esenzione) o differimento dell’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario, il personale delle strutture socio-sanitarie, il personale scolastico, il personale di forze armate e forze dell’ordine etc. etc.

B.1 – Genesi della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0035309-04/08/2021-DGPREP del 04.08.2021 e del D.P.C.M. del 04.02.2022

B.1.1 – L’art. 3, comma 1, del D.L. 105/2021 ha aggiunto, al D.L. 52/2021, l’articolo 9-bis – introduzione dell’obbligo di possesso ed esibizione di certificazione verde (c.d. “Green Pass”) per l’accesso a determinate attività e servizi sin dal 6 agosto 2021 – C.d. obbligo di “Green Pass Svago”.

In data 23.07.2021 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 il Decreto Legge 23.07.2021 n. 105, il cui articolo 3, al comma 1, aggiungeva, al Decreto Legge 22.04.2021 n. 52 (convertito con L. 17.06.2021 n. 87), l’articolo 9-bis.

Detto articolo 9-bis introduceva, a far data del 06.08.2021, l’obbligo di possesso di certificazione verde (c.d. “Green Pass Svago”) per accedere ai seguenti servizi ed attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio,  di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’art. 8 ter;

i) concorsi pubblici.

B.1.2 – Il comma 3 dell’art. 9-bis D.L. 52/2021 prevedeva la non applicabilità dell’obbligo di “Green Pass Svago” ai minori di anni 12 ed ai soggetti muniti di certificazione di esenzione.

La disposizione citata in rubrica del presente paragrafo statuiva che “3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.”

Quindi, l’obbligo di certificazione verde per l’accesso alle attività e servizi indicati nel comma 1 – “Green Pass Svago” – veniva escluso – oltre che per i minori di 12 anni di età – per coloro i quali avessero avuto una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La norma in questione, però, poneva tre prescrizioni essenziali:

1) che il certificato di esenzione rispettasse i requisiti ed i criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute;

2) che con DPCM venissero adottate le regole per la digitalizzazione di tali (e non di tutti) certificati di esenzione;

3) che nelle more dell’emanazione del DPCM sulla digitalizzazione, i certificati di esenzione potessero essere emessi anche in formato cartaceo.

Tali prescrizioni, giova ripeterlo, erano riferite solamente ai certificati di esenzione volti all’esclusione dell’obbligo di “Green Pass” per l’accesso alle attività e servizi indicati nel comma 1 dell’art. 9-bis D.L. 52/2021.

B.1.3 – La Circolare del Ministero della Salute n. 0035309-04/08/2021-DGPREP del 04.08.2021 ha indicato i criteri ed i requisiti per l’emissione dei certificati di esclusione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai soli fini dell’accesso alle attività ed ai servizi di cui al comma 1 dell’art. 9-Bis D.L. 52/2021, come aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.L. 105/2021.

Con la circolare indicata nella rubrica del presente paragrafo (Doc. A) venivano, pertanto, indicati i criteri ed i requisiti da seguire per il rilascio dei certificati di esclusione dalla campagna vaccinale.

Per quel che rileva il tema di questa pubblicazione, è importante (e sufficiente) riportare e leggere il primo capoverso della predetta circolare:

“Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”.

Quindi, anche nella circolare in questione, il Ministero della Salute, in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9-bis, ha voluto circoscrivere l’applicabilità di quanto in essa previsto ai soli fini dell’accesso alle attività e servizi riportati nel comma 1 dell’art. 3 D.L. 105/2021 (che ha aggiunto, giova ripeterlo, l’articolo 9-bis del D.L. 52/2021).

La stessa circolare prevedeva che i certificati di esenzione dovessero avere una validità non superiore al 30.09.2021; ma tale termine è stato spostato, come noto, con varie circolari successive.

L’ultima proroga è stata disposta con la Circolare n. 0005125-25/01/2022-DGPRE-DGPRE-P del 25.01.2022 (Doc. D), in cui è stato previsto che la validità dei certificati già emessi o di nuova emissione secondo la circolare del 04.08.2021 e successive “è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di adozione, di cui all’art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021 e successive modificazioni.”.

Quindi, nel mentre veniva emanata quest’ultima circolare ministeriale di gennaio 2022, era già in fase di adozione il famoso D.P.C.M., previsto dal comma 3 dell’art. 9-bis D.L. 52/2021 (introdotto con l’articolo 3 D.L. 105/2021), con cui sarebbe dovuta essere attuata la digitalizzazione dei certificati di esenzione previsti in tale norma (e cioè, finalizzati unicamente all’esclusione dell’applicazione dell’obbligo di Green pass per l’accesso alle attività e servizi indicati nel comma 1 dell’art. 9-bis).

Peraltro, giusto per completezza di esposizione, se si legge uno dei certificati emessi secondo la circolare ministeriale in argomento, vi è la dicitura del tipo “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105” (Doc. F).

B.2 – Non applicabilità della Circolare del Ministero del 04.08.2021 ai certificati che venivano emessi ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021.

B.2.1 – La Circolare del Ministero della Salute n. 0035309-04/08/2021-DGPREP del 04.08.2021 disciplinava casi di esenzione diversi da quello previsto dall’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 – (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 8454 del 20.12.2021).

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza menzionata in rubrica del presente paragrafo, ha confermato l’assoluta estraneità della Circolare del 04.08.2021 rispetto alla disciplina dei certificati di omissione/differimento previsti dall’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021, tant’è che ha così statuito: “è sufficiente osservare che le menzionate disposizioni si limitano a prevedere che le disposizioni relative al possesso della certificazione verde Covid-19 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino “sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”, senza quindi prescrivere, a differenza dell’art. 4, comma 2, d.. n. 44/2021, gli stringenti requisiti che la certificazione da esso prevista deve possedere al fine di assolvere alla sua funzione esoneratrice”.

Tra l’altro, basta fare il confronto tra i certificati emessi ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 (Doc. E) con i certificati emessi ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.L. 23.07.2021 n. 105 (Doc. F), per rendersi conto della netta differenza, sia nel contenuto che nella forma, che, soprattutto, nei riferimenti normativi.

C – Ulteriori ragioni che escludono l’applicabilità della Circolare del Ministero della Salute n. 0035309-04/08/2021-DGPREP del 04.08.2021

C.1 – Mancata registrazione presso la Corte dei Conti – inefficacia.

Peraltro, tale Circolare, essendo comunque un atto amministrativo normativo a rilevanza esterna, andava sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti, così come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), L. 14.01.1994 n. 20.

Talché non essendovi evidenza dell’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti, detta Circolare è, peraltro, priva di efficacia (art.3, comma 2, L. 14.01.1994 n. 20).

In buona sostanza, tale circolare era paragonabile ad un’automobile funzionante, ma priva di carta di circolazione e di assicurazione R.C.A.:  avrebbe potuto funzionare, ma non poteva circolare!

D – Il D.P.CM. del 04.02.2022 (sulla digitalizzazione dei certificati di esenzione) non era applicabile ai certificati rilasciati ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021.

Per completare il panorama della disciplina dei certificati di esenzione, siccome molti lavoratori ebbero problemi a fare accettare i propri certificati di esenzione cartacei, emessi ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021, si ritiene opportuno chiarire i confini di applicabilità del D.P.C.M. sulla digitalizzazione.

D.1 – Ambito di applicazione limitato ai soli fini dell’esclusione dell’obbligo di Green Pass per l’accesso alle attività e servizi di cui al comma 1 e comma 1-bis dell’art. 9-bis D.L. 52/2021 (nel testo vigente al 04.02.2022).

Come già preannunciato sopra, in occasione dell’illustrazione della genesi della Circolare del Ministero della Salute n. 0005125-25/01/2022-DGPRE-DGPRE-P del 25.01.2022 (Doc. D), in data 04.02.2022 veniva adottato il D.P.C.M. previsto dal comma 3 dell’art. 9-bis D.L. 52/2021 (aggiunto con l’art. 3, comma 1, D.L. 23.07.2021 N. 105), che veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 4 del 07.02.2022 (Doc. G).

Ebbene, è fondamentale leggere l’articolo 2, comma 1 di tale DPCM, rubricato “Ambito di applicazione”, il quale circoscrive precisamente il campo di operatività. In esso è scritto che:

“Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 9-bis, comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.”.

Secondo tale disposizione, la fonte primaria da cui trae fondamento e da cui promana tale D.P.C.M. è il comma 3 dell’articolo 9-bis del Decreto Legge 22.04.2021 n. 52, di cui si riporta il testo (vigente al 04.02.2022 – data di emanazione del D.P.C.M.):

“3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,  per  l’innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  e  dell’economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali, sono individuate le specifiche tecniche  per  trattare  in  modalità digitale le  predette  certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.”

Talché, risulta evidente che la previsione di conversione in digitale, prevista con lo strumento del D.P.C.M. – poi emanato il 04.02.2022 – era riferita esclusivamente alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione, finalizzate all’esclusione dell’obbligo di Certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green Pass” e, per alcuni casi, “Super Green Pass”) per l’accesso ai servizi ed alle attività elencati nei commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 9-bis D.L. 52/2021 e ss.mm.ii., i quali vengono opportunamente riportati di seguito, al fine di comprendere meglio quale sia stato l’ambito di applicabilità del D.P.C.M. e, di conseguenza, l’ambito di operatività dei certificati digitalizzati.

Si riporta l’elenco delle attività e dei servizi indicati nel comma 1 (vigente al 04.02.2022):

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

a-bis) alberghi e altre strutture ricettive;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché’ attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f)  centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di   cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all’articolo 8-bis, comma 2;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’art. 8-ter;

i) concorsi pubblici.

i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza.

Si riporta, inoltre, l’elenco delle attività e dei servizi indicati nel comma 1-bis (vigente al 04.02.2022):

a) servizi alla persona;

b)  pubblici  uffici,  servizi  postali,  bancari  e  finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie della  persona, individuate con decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

D.2 – L’obbligo di conversione in digitale non valeva per i certificati rilasciati ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021.

Come spiegato nel precedente paragrafo, quindi, l’ambito di applicazione del D.P.C.M. promulgato in materia di digitalizzazione dei certificati di esenzione, era ristretto ai soli certificati necessari per essere esentati dall’obbligo di possesso ed esibizione di certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle attività e servizi indicati nei commi 1 e 1-bis dell’art. 9-bis D.L. 52/2021 e ss.mm.ii.

Rimanevano estranei, invece, i certificati di esenzione disciplinati dall’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e ss.mm.ii. ed anche quelli di cui all’art. 4-quater, comma 2, del medesimo decreto (in buona sostanza per i sanitari, insegnanti, forze dell’ordine etc.).

Tra l’altro, mentre la norma sull’esenzione vaccinale prevista dal comma 3 dell’art. 9-bis D.L. 52/2021 e ss.mm.ii. prevedeva espressamente la digitalizzazione dei certificati di esenzione vaccinali e prevedeva pure che ciò avrebbe dovuto essere attuato e disciplinato con apposito D.P.C.M. – cosa che è avvenuta -, nelle altre due norme sull’esenzione vaccinale (art. 4-quater, comma 2, e art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e ss.mm.ii.) non si è mai fatto nessuna menzione dell’eventuale (e futura) digitalizzazione, né, tantomeno, si fa riferimento all’emanazione di alcun D.P.C.M.

E – I certificati emessi per le finalità di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021, sino al 25.01.2022, potevano essere spiccati da qualunque medico, purché avente la qualifica di Medico di Medicina Generale.

Siccome, spesso veniva contestata la circostanza che i certificati di esenzione/differimento fossero stati emessi da medici di medicina generale a beneficio di soggetti che non erano tra i loro assistiti (sotto convenzione con il SSN), è opportuno chiarire che i certificati di omissione (esenzione)/differimento emessi per le finalità di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021, potevano essere spiccati da qualunque Medico di Medicina Generale (Doc. C).

 E tale facoltà è rimasta operativa sino al 25.01.2022.

 Di seguito, si fornisce l’argomentazione giustificativa.

E.1 – Definizione di MEDICO DI MEDICINA GENERALE e individuazione delle ripartizioni interne.

L’attività di “Medico di Medicina Generale” può essere esercitata dai medici chirurghi che hanno conseguito l’apposita specializzazione o anche da qualunque medico chirurgo, purché abilitato all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994 (cfr art. 30 L. 368/1999).

Chiarito ciò, va detto che l’attività di “Medico di Medicina Generale” può essere esercitata, sia in regime di convenzione con il SSN, ma anche in libera professione.

Per i Medici di Medicina Generale che hanno apposita convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sono previste delle specifiche sottocategorie e cioè:

a) Medico di assistenza primaria – in questo caso il medico prende il nome di medico di assistenza primaria (MAP) conosciuto come medico di famiglia o medico di base;

b) Medico di continuità assistenziale – il medico prende il nome di medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) e opera negli orari non coperti dal medico di assistenza primaria;

c) Medico di medicina dei servizi territoriali – il medico prende il nome di medico di emergenza territoriale ed è il medico che lavora sulle ambulanze 118;

d) Medico di emergenza sanitaria territoriale – medico funzionario che si occupa dell’organizzazione dell’assistenza distrettuale presso le ASL di riferimento.

Se il Legislatore avesse voluto limitare il potere certificatorio ex art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 ai soli medici di base, anziché usare la locuzione “medico di medicina generale” avrebbe usato la locuzione di “medico di assistenza primaria”.

E.2 – Medici abilitati ad emettere certificati di omissione/differimento secondo l’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021.

La normativa di riferimento per l’esenzione/differimento dell’obbligo vaccinale è stata sempre contenuta nel comma 2 dell’art. 4 D.L. 01.04.2021 n. 44, convertito in Legge con L. 28.05.2021 n. 76.

Tale norma, oltre a valere per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, veniva applicata – per espresso richiamo – anche per altre categorie di lavoratori assoggettati ad obbligo vaccinale (insegnanti, personale scolastico, forze dell’ordine etc.).

La norma recitava così: “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.

Con l’emanazione del D.L. 26.11.2021 n. 172, il riferimento al “medico di medicina generale” non mutava.

Il cambiamento si è avuto con la conversione in Legge del D.L. 172/2021, avvenuta con la L. 21.01.2022 n. 3 (pubblicata in G.U.R.I. n. 19 del 25.01.2022), entrata in vigore il 26.01.2022.

La versione vigente dal 26.01.2022 ha specificato che la certificazione di esenzione/differimento potesse essere emessa “dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore” (Doc. I).

Sebbene la definizione non fosse univocamente riferibile al M.A.P. (Medico di Assistenza Primaria) – volgarmente conosciuto come “Medico di base” -, tuttavia, in un’ottica prudenziale, per i procedimenti di accertamento avviati dal 26.01.2022, sarebbe stato opportuno che venisse attestata la causa di esclusione solo dal proprio M.A.P. o da un Medico vaccinatore (Hub vaccinali e altri centri autorizzati).

Quindi, per gli accertamenti dell’obbligo vaccinale avviati sino al 25.01.2022, le attestazioni di esenzione/differimento potevano ancora essere effettuate da chiunque avesse i requisiti di Medico di Medicina Generale.

G – Assenza di requisiti di gratuità per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e ss.mm.ii.

La norma cardine sulle esenzioni/differimenti dell’obbligo vaccinale non ha mai previsto alcuna prescrizione di gratuità, nemmeno nella versione più restrittiva entrata in vigore dal 26.01.2022 in poi.

H- Assenza di elenchi di patologie utilizzabili per l’eventuale esenzione/differimento ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e ss.mm.ii.

La norma in questione, inoltre, non ha mai contenuto alcun elenco di patologie che potessero giustificare l’attestazione di sussistenza di pericolo per la salute e, quindi, di esenzione/differimento dell’obbligo vaccinale.

Pertanto il medico di medicina generale era assolutamente libero, in scienza e coscienza, di ritenere che la sussistenza di qualunque condizione clinica potesse costituire pericolo per la salute.

Doc. A_ Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, prot. N.  0035309-04/08/2021- DGPRE-DGPRE-P;

DOC. B_Art. 3 D.L. 23.07.2021 N. 105;

DOC. C_Articolo 4 D.L. 44/2021, nella versione originaria;

DOC. D_ Circolare n. 0005125-25/01/2022-DGPRE-DGPRE-P del 25.01.2022;

DOC. E_Fac-simile di certificato emesso ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021;

DOC. F_Fac-simile certificato emesso secondo la Circolare del 04.08.2021;

DOC. G_DPCM del 04.02.2022 pubblicato in G.U.R.I., S.G., n. 4 del 07.02.2022, che  risulta correttamente registrato presso la  Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

DOC. H_Allegato tecnico del D.P.C.M. del 04.02.2022, non pubblicato in Gazzetta;

DOC. I_Art. 4 D.L. 44/2021, nella versione vigente dal 26.01.2022.

Vincenzo Vinciprova, esercita la professione di avvocato (abilitato Cassazionista), è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Enna, è stato fondatore dello studio VINCIPROVA & CHINNICI STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO, ha fondato, di recente, la nuova società, VINCIPROVA SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.R.L.

Ha scritto diverse pubblicazioni, su vari argomenti.

– LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI – Gestione e tracciabilità dei rifiuti nel periodo di sospensione del Sistri (17.08.2012)

https://site.it/wp-content/uploads/2017/07/TRACCIABILITA-DEI-RIFIUTI-NEL-PERIODO-DI-SOSPENSIONE-DEL-SISTRI.pdf

– BAGNI MOBILI: la pericolosa confusione sul “Produttore del rifuto” (Agosto 2014) https://site.it/wp-content/uploads/2025/03/BAGNI-MOBILI_la-pericolosa-confusione-sul-Produttore-del-rifiuto-.pdf

Aleph Editrice – Per consultare il catalogo delle pubblicazioni o per l’acquisto on line di copie visita il sito: https://www.alepheditrice.it/

– SISMA DI SANTO STEFANO 4 Pubblicate in Gazzetta Ufficiale la Delibera del Consiglio dei Ministri e l’Ordinanza di protezione civile (03.01.2019) https://site.it/sisma-di-santo-stefano-4-pubblicati-in-gazzetta-ufficiale-la-delibera-del-consiglio-dei-ministri-e-lordinanza-di-protezione-civile/

– SISMA DI SANTO STEFANO 5 Pubblicata Direttiva CAS (Contributo Autonoma Sistemazione) e relativo modulo di domanda. Possibile passare dall’albergo all’autonoma sistemazione (14.01.2019) https://site.it/sisma-di-santo-stefano-5-pubblicata-la-direttiva-cas-contributo-autonoma-sistemazione-ed-il-relativo-modulo-di-domanda-possibile-passare-dallalbergo-allautonoma-sistemazione/

VALIDITA’ DURC OLTRE 90 GIORNI DALLA FINE DELL’EMERGENZA COVID-19: Le complicazioni del Decreto Semplificazioni e la soluzione interpretativa per evitare il caos (30.07.2020) https://site.it/validita-durc-oltre-90-giorni-dalla-fine-dellemergenza-covid-19-le-complicazioni-del-decreto-semplificazi/

SISTRI, tracciabilità elettronica dei rifiuti pericolosi (17.02.2011) https://www.leggioggi.it/il-sistri-e-stato-recepito-nel-testo-unico-ambientale-tracciabilita-rifiuti-col-doppio-binario-sino-al-31-maggio-2011/

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (05.03.2011) https://www.leggioggi.it/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani non rientranti nel servizio pubblico (09.04.2011) https://www.leggioggi.it/raccolta-e-trasporto-di-rifiuti-urbani-non-rientranti-nel-servizio-pubblico/

SISTRI, avanti adagio, e per scaglioni, dall’1 settembre 2011 (01.06.2011) https://www.leggioggi.it/sistri-avanti-adagio-e-per-scaglioni-dall1-settembre-2011/

Il SISTRI nel decreto Sviluppo (21.07.2011) https://www.leggioggi.it/il-sistri-nel-decreto-sviluppo/

La Regione Siciliana importa il “Il Codice De Lise” (04.08.2011) https://www.leggioggi.it/la-regione-siciliana-importa-il-il-codice-de-lise/

Le imprese edili e il SISTRI (10.08.2011) https://www.leggioggi.it/le-imprese-edili-e-il-sistri/

SISTRI: Indietro tutta (14.08.2011) https://www.leggioggi.it/sistri-indietro-tutta/

SISTRI: riaperta la partita? (27.08.2011) https://www.leggioggi.it/sistri-riaperta-la-partita/

Sistri salvo al primo round (08.09.2011) https://www.leggioggi.it/sistri-salvo-al-primo-round/

Il certificato di analisi nel trasporto dei rifiuti (16.11.2011) https://www.leggioggi.it/il-certificato-di-analisi-nel-trasporto-dei-rifiuti/

Sistri: attenti agli errori nel manuale operativo (24.11.2011) https://www.leggioggi.it/sistri-attenti-agli-errori-nel-manuale-operativo/

Ddl sulla miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati: un grave passo indietro (11.01.2012) https://www.leggioggi.it/ddl-sulla-miscelazione-di-rifiuti-speciali-e-di-oli-usati-un-grave-passo-indietro/

Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie (04.03.2012) https://www.leggioggi.it/fosse-settiche-e-bagni-mobili-regole-diverse-dalla-pulizia-manutentiva-di-reti-fognarie/

SISTRI: ancora Lui (21.09.2012) https://www.leggioggi.it/sistri-ancora-lui/

SISTRI: pagamento contributi sospesi. O no? (10.12.2012) https://www.leggioggi.it/sistri-un-comunicato-stampa-scioglie-dubbi-sulla-sospensione-dei-contributi-sistri-2012-che-pero-vanno-pagati-almeno-dal-1-luglio-2013/

Sistri, tracciabilità rifiuti 2013 (28.02.2013) https://www.leggioggi.it/tracciabilita-rifiuti-2013/

Rinvio operatività Sistri al 1° ottobre 2013 ed al 3 marzo 2014: illegittimo (11.06.2013) https://www.leggioggi.it/il-rinvio-delloperativita-del-sistri-al-1-di-ottobre-2013-ed-al-3-marzo-2014-e-illegittimo-urge-un-decreto-legge-per-dare-copertura-legislativa/

Debiti Pa: entro il 5 luglio le PA pubblicheranno on line l’elenco dei propri debiti (03.07.2013) https://www.leggioggi.it/creditori-della-p-a-in-allerta/

Debiti PA: entro il 15 settembre le PA devono comunicare i propri debiti sulla piattaforma telematica (10.09.2013) https://www.leggioggi.it/debiti-pa-entro-il-15-settembre-le-amministrazioni-debitrici-dovranno-completare-la-ricognizione-dei-debiti-sulla-piattaforma-telematica-la-ricognizione-equivale-a-certificazione-con-garanzia-dello/

White list antimafia e codice dei contratti pubblici: perchè conviene (10.01.2014) https://www.leggioggi.it/white-list-antimafia-e-codice-dei-contratti-pubblici-perche-conviene/

Garanzia dello Stato per i debiti della P.A. – Dov’è il decreto attuativo?  (05.02.2014) https://www.leggioggi.it/garanzia-dello-stato-per-debiti-della-p-dove-il-decreto-attuativo/

MILLEPROROGHE convertito definitivamente al Senato: Sistri sì, ma senza sanzioni (28.02.2014) https://www.leggioggi.it/milleproroghe-convertito-definitivamente-al-senato-sistri-si-ma-senza-sanzioni/

DEBITI PA: Renzi, indietro tutta! (15.04.2014) https://www.leggioggi.it/debiti-pa-renzi-indietro-tutta/

Debiti PA e garanzia dello Stato: il ritardo del MEF “coperto” dal D.L. 66/2014 (20.05.2014) https://www.leggioggi.it/debiti-pa-e-garanzia-dello-stato-il-ritardo-del-mef-coperto-dal-d-l-662014/

MEPA per acquisizione di beni e servizi: sottosoglia per tutti, soprasoglia solo per i Comuni non capolouoghi (15.07.2014) https://www.leggioggi.it/mepa-per-acquisizione-beni-servizi-sottosoglia-per-tutti-soprasoglia-per-i-comuni-non-capolouoghi/

Debiti PA certificati e ceduti: non dimenticare gli interessi di mora già maturati  (21.08.2014) https://www.leggioggi.it/debiti-pa-certificati-ceduti-non-dimenticare-gli-interessi-mora-gia-maturati/

Debiti PA e Procedura d’infrazione UE: i contribuenti incolpevoli e la saggia soluzione della proposta di legge Amoddio (04.09.2014) https://www.leggioggi.it/debiti-pa-procedura-dinfrazione-ue-i-contribuenti-incolpevoli-saggia-soluzione-proposta-legge-amoddio/

Reati per omesso versamento di IVA e Ritenute d’Acconto: il Sottosegretario Zanetti risponde al sindacato ispettivo dell On.le Carla Ruocco (M5S) e annuncia una depenalizzazione parziale. Si farà in tempo per il 27 dicembre 2014? (12.12.2014) https://www.leggioggi.it/reati-per-omesso-versamento-iva-ritenute-dacconto-sottosegretario-zanetti-risponde-sindacato-ispettivo-dell-on-carla-ruocco-m5s-annuncia-depenalizzazione-parziale-si-f/

Ritardato pagamento di IVA e Ritenute: innalzamento della soglia di punibilità per IVA, estinzione dei reati se si paga prima dell’apertura del dibattimento penale (29.12.2014) https://www.leggioggi.it/ritardato-pagamento-iva-ritenute-innalzamento-soglia-punibilita-per-iva-estinzione-dei-reati-se-si-paga-prima-dellapertura-dibattimento-penale/

Fosse Settiche e Bagni Mobili: chi produce i rifiuti? (02.03.2016) https://www.leggioggi.it/fosse-settiche-e-bagni-mobili-chi-produce-i-rifiuti/

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