Questo nuovo organo, nelle intenzioni dei proponenti del referendum, dovrà sostituire il CSM nelle sue prerogative disciplinari nei confronti dei giudici e dei PM che dovessero macchiarsi di illeciti nell’esercizio delle loro funzioni.
Il testo della riforma però conterrebbe un incredibile errore normativo. Da una parte il nuovo articolo 104 della Costituzione stabilisce che la giurisdizione disciplinare sui magistrati spetta all’Alta Corte disciplinare. Dall’altra però, non si è provveduto a modificare l’articolo 107 con riferimento alle nuove prerogative dell’Alta Corte.
Infatti, l’articolo 107 continua a dire, sostanzialmente, che i magistrati non possono essere sospesi, rimossi o trasferiti se non con decisione del rispettivo Consiglio Superiore della Magistratura. In pratica, la famigerata Alta Corte potrà giudicare i magistrati, ma non potrà applicare le sanzioni più importanti che resteranno competenza dei futuri nuovi due CSM.
Il rischio di un “corto circuito” istituzionale è reale. Sebbene l’intento del legislatore di revisione costituzionale sia quello di sottrarre la funzione disciplinare al CSM per affidarla a un organo terzo (l’Alta Corte), l’omessa modifica dell’Articolo 107, rende incompatibili i due articoli.
Se il nuovo Art. 104 attribuisce la giurisdizione disciplinare all’Alta Corte, l’attuale Art. 107 dice che i magistrati sono inamovibili e non possono essere dispensati, sospesi o destinati ad altre sedi o funzioni se non con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura.
Se il testo finale della riforma dovesse mantenere questa formulazione senza una clausola di coordinamento o una modifica speculare all’Art. 107, ci troveremmo di fronte a scenari inediti.
L’Alta Corte potrebbe emettere una sentenza di condanna ma l’esecuzione del provvedimento espulsivo o sospensivo rimarrebbe “ostaggio” di una riserva di competenza del CSM ancora presente in Costituzione.
A questo punto si aprirebbe un contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale per determinare quale organo prevalga, paralizzando l’intero sistema disciplinare per anni. Non sono pochi i costituzionalisti per i quali la norma successiva alla riforma abrogherebbe automaticamente quella precedente per la parte concernente l’incompatibilità.
Tuttavia, in materia di garanzie costituzionali e inamovibilità, altri costituzionalisti ritengono che l’abrogazione implicita rappresenti un terreno estremamente scivoloso e pericoloso per la certezza del diritto.
L’affermazione che l’Alta Corte rischi di essere “inutile” non è dunque una provocazione politica, ma una critica tecnica fondata. In diritto pubblico, la forma è sostanza: se l’organo che giudica non ha il potere di incidere sullo status del magistrato (perché tale potere è blindato altrove a favore di un altro organo), la funzione giurisdizionale ne esce svuotata.
Spesso, durante l’iter legislativo delle riforme costituzionali, queste “sviste” vengono corrette nelle letture successive o tramite norme transitorie. Tuttavia, se il testo rimanesse tale, ci troveremmo di fronte a un errore di tecnica legislativa di rara gravità, capace di minare l’intera impalcatura del “giusto processo” nei confronti dei magistrati.
Certamente il legislatore sta tentando di correre ai ripari con alcuni emendamenti volti ad inserire nell’Art. 107 le opportune modifiche. Certo è che senza un correttivo o una norma transitoria d’urgenza, la riforma nascerebbe con un “difetto di fabbrica” che la renderebbe immediatamente impugnabile davanti alla Corte Costituzionale.
Se il testo non viene armonizzato prima dell’approvazione definitiva, l’Alta Corte rischia di essere un imponente “gigante dai piedi di argilla”, incapace di incidere realmente sullo status dei magistrati condannati.
D’altronde questa riforma non è il risultato maturato dalle competenze di personalità della statura di De Gasperi, Togliatti, Calamandrei o Dossetti ma è, più prosaicamente, il prodotto di gente come la Bartolozzi, i Mulé, i Nordio, le Bongiorno, i Tajani e i Gasparri dei nostri tempi, cosa ci si poteva aspettare?

