Tassazione dei crediti d’imposta acquisiti dai professionisti con sconto in fattura: fino al 2023 vale il momento di effettivo utilizzo (compensazione o cessione); dal 2024 vale il momento dell’emissione della parcella.
E’ pacifico, sin dall’inizio dell’esperienza dei c.d. “bonus edilizi” (bonus facciate; ecobonus; sismabonus), che i professionisti incaricati delle attività tecniche e/o fiscali venissero annoverati tra i “fornitori di servizi”.
Pertanto, i professionisti suddetti, in luogo del pagamento del corrispettivo da parte dei committenti, potevano optare per il così detto “sconto in fattura” (art. 121 D.L. 34/2020), con conseguente accreditamento del relativo credito d’imposta nel proprio cassetto fiscale.
Ai fini reddituali, nella prassi contabile-fiscale, si sono delineati due orientamenti: uno (seguito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate) che prevedeva l’imputazione dell’intero credito d’imposta nello stesso anno in cui veniva spiccata la fattura; l’altro, che prevedeva l’imputazione per ciascun anno di utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta acquisito con lo sconto in fattura.
Di seguito, viene esposta la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate e poi, quella, invece, rispondente al dettato normativo, che si ritiene essere più corretta e da applicare ai casi concreti.
1 – Posizione dell’Agenzia delle Entrate: tassazione dell’intero credito d’imposta nell’anno in cui è stato acquisito con sconto in fattura
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23.06.2022 (si veda il terzo periodo, del secondo capoverso, di pagina 118) è stato scritto che “Si ritiene che l’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110 per cento dello stesso, costituisca un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.”.
Nella medesima circolare (ultimo capoverso, pagina 118) viene pure affermato – citando la Circolare n. 30/E del 2020 (risposta al queisito 5.1.1) – che “ si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”.
Invero, se si va a leggere la risposta a quesito 5.1.1 della Circolare n. 30/E del 2020, non vi si tratta della rilevanza ai fini reddituali ex art. 54 DPR 917/1986, ma esclusivamente dei due criteri, di cassa e di competenza, da utilizzare, a secondo la tipologia di soggetti, per determinare l’insorgenza del diritto al credito d’imposta.
L’interpretazione fornita nella Circolare ADE n. 23/e del 23.06.2022 è stata recepita pure nella risposta ad istanza di interpello n. 910-230/2022.
2 – La corretta applicazione dell’art. 54 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.): fino al 2023 vale l’incasso monetario; dal 2024 l’emissione della parcella/fattura.
Per una migliore esposizione si riporta il testo del primo comma dell’art. 54 del TUIR, vigente al momento in cui veniva emessa tale circolare n. 23/E: “1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e’ costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.”.
Orbene, per “compensi in natura” si intendono beni o servizi forniti in sostituzione o in aggiunta del compenso monetario (es. un quadro, un’auto, beni materiali), valutati al loro valore normale. E certamente i crediti d’imposta, non vi rientrano.
Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 6 del 19.02.2015 (pag. 25), ha escluso la rilevanza dei crediti d’imposta ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo ex art. 54 D.P.R. 917/1986, tant’è che ad apposito quesito è stato così risposto: “il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del TUIR.”.
Pertanto, l’interpretazione data dalla Circolare ADE n. 23/E del 23.06.2022 è assolutamente errata.
2.1 Rilevanza dei crediti d’imposta a partire dall’anno d’imposta 2024.
La rilevanza dei crediti d’imposta, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro autonomo, si è avuta solo a seguito della modifica dell’art. 54 D.P.R. 917/1986 – disposta con l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 13.12.2024 n. 192 -, di cui si riporta il primo comma riformato: “1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.”.
Con la nuova formulazione, è chiaro che i crediti d’imposta possano rientrare nella categoria dei “valori in genere”.
L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 192/2024 ha previsto che le disposizioni dell’art. 5 si applicano già per il periodo d’imposta di entrata in vigore dello stesso decreto e siccome il decreto è entrato in vigore il 31.12.2024, si applicano già per il periodo d’imposta 2024.
Quindi, i crediti d’imposta acquisiti sino al 31.12.2023 vanno assoggettati alla previgente formulazione dell’art. 54 del T.U.I.R. e vanno tassati, pertanto, al momento dell’utilizzo in compensazione o con cessione a terzi; i crediti d’imposta acquisiti dal 2024 in poi sono sottoposti alla nuova formulazione dell’art. 54 del T.U.I.R. e vanno tassati, di conseguenza, già al momento dell’emissione della fattura o, al più tardi, al momento dell’acquisizione nel cassetto fiscale.
Leonforte, 8 giugno 2026 – Vincenzo Vinciprova



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